Abuso di giurisprudenza
Il rinvio a giudizio dell’ex amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, per il reato di frode fiscale, costituisce un passo indietro rispetto alla certezza del diritto e all’applicazione del criterio di capacità contributiva dell’articolo 53 della Costituzione.

Il rinvio a giudizio dell’ex amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, per il reato di frode fiscale, costituisce un passo indietro rispetto alla certezza del diritto e all’applicazione del criterio di capacità contributiva dell’articolo 53 della Costituzione. Profumo e Unicredit sono accusati di frode fiscale per 245 milioni di euro, tramite uno strumento finanziario con cui un prestito, dando luogo a interessi tassabili al 100 per cento, veniva configurato come quota azionaria qualificata, producendo dividendi tassabili solo per il ventesimo del loro importo in quanto beneficiari del credito di imposta per il tributo pagato dalla società.
Trattandosi di un contratto palese, non c’è una frode fiscale secondo l’interpretazione corrente, per cui questa richiede raggiri e artifici. Però il principio di realtà economica desunto da quello di capacità contributiva comporta di non considerare, per le imposte, la forma di diritto civile ma la sostanza dei rapporti economici. Quindi in questo caso c’è evasione: il contribuente deve perciò pagare il tributo evaso con sovrattasse connesse e interessi di mora.
Trattandosi di un contratto palese, non c’è una frode fiscale secondo l’interpretazione corrente, per cui questa richiede raggiri e artifici. Però il principio di realtà economica desunto da quello di capacità contributiva comporta di non considerare, per le imposte, la forma di diritto civile ma la sostanza dei rapporti economici. Quindi in questo caso c’è evasione: il contribuente deve perciò pagare il tributo evaso con sovrattasse connesse e interessi di mora.
Ma la giurisprudenza ha inventato in questi anni il reato di abuso di diritto, equiparandolo alla frode fiscale e attribuendo al giudice penale un potere discrezionale di accertamento di reati. Ciò aggrava la situazione di singoli contribuenti, trasformati de facto in delinquenti, ma in questo modo, data la macchinosità del processo di giustizia penale, ostacola la lotta all’evasione compiuta dal fisco col criterio oggettivo della realtà economica in luogo del formalismo giuridico.